La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consta di un atto sostitutivo dell’atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss, con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalità dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
La firma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio NON deve più essere autenticata, SOLO se presentata a una PA o gestore di pubblico servizio.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere utilizzata per: le deleghe, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.
Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.