AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Ai sensi della normativa vigente DPR 445/2000, l’autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell’attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione.

L’Ufficiale di Anagrafe, pena la nullità, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ..) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.

L’autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l’autenticazione della firma.

Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consta di un atto sostitutivo dell’atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss, con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalità dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.

La firma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio NON deve più essere autenticata, SOLO se presentata a una PA o gestore di pubblico servizio.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere utilizzata per: le deleghe, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Pubblicato: 13 Febbraio 2019Ultima modifica: 31 Gennaio 2024