Autorizzazione paesaggistica

Autorizzazione paesaggistica

L’art. 146 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i prevede che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

I medesimi soggetti hanno quindi l’obbligo di presentare all’Amministrazione competente apposita richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica unitamente al progetto delle opere o degli interventi che intendano eseguire e non possono dare corso ai lavori fino a quanto non abbiano ottenuto detta autorizzazione.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titolo legittimanti l’intervento urbanistica-edilizio; fuori dai casi previsti dall’art. 167 dello stesso D.lgs l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

In conformità all’art. 149 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. non sono soggetti al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi ancorchè previsti su immobili ed aree soggetti a vincolo:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Con l’emanazione del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’ dell’Allegato «A» e sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’Allegato «B» del DM sopraccitato.

Individuazione dei beni paesaggistici

La prima legge organica a livello nazionale inerente la protezione delle bellezze naturali è stata la L. 1497 del 1939 – Norme sulla protezione delle Bellezze Naturali -, (ora sostituita dalla Parte III del D.lgs. 42/04), sulla cui disciplina si sono innestate successivamente le disposizioni dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuiscono alle regioni la delega delle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici dello Stato “per la protezione delle bellezze naturali, per quanto attiene alla loro individuazione e alla loro tutela”.

Il codice prevede, all’art. 134, i seguenti beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b)le aree di cui all’
articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’
articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Descrizione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

I soggetti interessati alla realizzazione degli interventi edilizi di trasformazione del territorio nelle aree sottoposte a tutela dovranno presentare apposita domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, unitamente agli allegati necessari, tramite posta elettronica certificata.

Qualora l’intervento edilizio di trasformazione del territorio sia soggetto anche ad altro titolo edilizio, la domanda di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica potrà essere presentata contestualmente al titolo; in tal caso si evidenzia che il rilascio del titolo edilizio o l’esecutività di altro titolo sono comunque subordinati al preventivo rilascio ed all’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica. In alternativa gli interessati possono comunque scegliere di richiedere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica.

L’amministrazione competente, dopo avere svolto l’istruttoria paesaggistica di competenza, nel termine di 40 giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di procedimento ordinario, e acquisiti i pareri della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e dell’Ente Gestore per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, se necessario, dovrà inviare alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione o di diniego della stessa, comprensiva della documentazione presentata dall’interessato, e accompagnata dalla relazione tecnica illustrativa delle motivazioni alla base della proposta. La soprintendenza competente entro 45 giorni dalla ricezione della proposta deve rendere parere, che ha un carattere vincolante per il comune.

Contestualmente, il Comune dovrà dare comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990.

L’autorizzazione rilasciata dal Comune, è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale, l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata — anche in modalità telematica — secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato «D». Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

L’istanza va corredata dalla ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo virtuale (€ 16,00).

Da oggi, il pagamento può essere effettuato unicamente tramite il sistema PagoPA: per procedere ad un pagamento clicca qui.

Al momento del ritiro del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, è dovuto il pagamento dei diritti istruttori, pari ad € 80,00, da corrispondere con la modalità di cui sopra.

Normativa di riferimento

–           D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

–           D.P.C.M. del 12 dicembre 2005

–           DPR del 13 febbraio 2017, n. 31

Pubblicato: 14 Luglio 2011Ultima modifica: 20 Giugno 2023