Emergenza Ucraina, qui tutte le informazioni per la gestione dei profughi a livello distrettuale

ACCESSO AGLI SPORTELLI IAC

Gli sportelli Immigrazione Asilo Cittadinanza (IAC), con il mandato dei comuni del Distretto, svolgono un servizio di orientamento giuridico e di assistenza per le pratiche che riguardano il permesso di soggiorno e le richieste di accoglienza e di assistenza sociosanitaria.

Per richiedere un appuntamento presso gli sportelli contattare il centralino di CIAC Onlus al numero 0521 – 522080 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per altre segnalazioni come raccolta di beni, azioni di volontariato e disponibilità di alloggi potete scrivere a: emergenza.ucraina@ciaconlus.org o a associazione@ciaconlus.org

oppure telefonare a: 0521 – 522080 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 o al 388 406 3306, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00

sitoweb: https://ciaconlus.org/it/emergenza-ucraina

L’accoglienza dei profughi ucraini, come di tutti gli altri profughi, che non sono ospitati presso parenti/amici, è gestita dalle Prefetture che individua il collocamento e gestisce i flussi.

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

L’Ucraina a partire dal 17/11/2017 è parte del sistema di regime “esente visto” e di conseguenza i cittadini ucraini beneficiano di uno status giuridico con diritto di libera circolazione in Italia e nello spazio Schengen per una durata fino a 90 giorni dalla data dell’ingresso. Si precisa che laddove sia stato apposto un timbro di ingresso alla frontiera italiana, i cittadini ucraini non hanno altre incombenze; nel caso il primo timbro di ingresso è stato ottenuto in un altro paese dell’Unione Europea occorre presentarsi presso la più vicina stazione dell’Arma dei Carabinieri entro 8 giorni dalla data di ingresso in Italia per effettuare la c.d. “Dichiarazione di presenza”.

Documenti necessari:

  1. Dichiarazione di ospitalità (comunicazione ex Art.7 TUI da effettuarsi entro 48 ore dall’arrivo a Fidenza presso il Comando di Polizia Locale via Antonio Gramsci, 1/D ) + copia documento ospitante + copia contratto di locazione registrato, oppure dichiarazione di ospitalità dell’associazione ospitante;
  2. Passaporto;
  3. Modulo per la segnalazione all’Ausl;

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di presenza nelle stesse modalità indicate per i cittadini ucraini anche gli apolidi e i titolari di protezione internazionale o nazionale riconosciuta in Ucraina.

PERMESSO PER PROTEZIONE TEMPORANEA EX art. 20 TUI

In attesa della pubblicazione del DPCM sull’applicazione della protezione temporanea e le categorie degli aventi diritto (direttiva 2001/55/CE del Consiglio) è stata emanata la Circolare N.400 B/2022/IDiv/ISez (Ministero interno Dip. Pubblica sicurezza) per l’acquisizione delle istanze da parte delle Questura a partire dall’11/3/2022 al momento esclusivamente da parte dei seguenti beneficiari:

  1. Cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24/02/2022 nonché i loro familiari sfollati dall’Ucraina a partire dal 24/02/2022
  2. Apolidi o beneficiari di una forma di protezione internazionale o nazionale residenti in Ucraina prima de l 24/02/2022 nonché i loro familiari sfollati dall’Ucraina a partire dal 24/02/2022

Al momento dell’acquisizione dell’istanza la Questura rilascia IL CODICE FISCALE

Permesso

  • Validità fino al 4 marzo 2023
  • formato elettronico – Regolamento CE n.1030/2002

Documentazione:

  1. Prova dello sfollamento a partire dal 24/02/2022 (timbro sul passaporto o altra documentazione che dimostri il soggiorno in Ucraina prima del 24/02/2022)
  2. Passaporto o altro documento di identità
  3. Per i figli minori documentazione che attesta il legame di parentela/adozione/affidamento/tutela – anche non legalizzata; in assenza alla Questura “occorre accertare” il legame genitoriale presso l’ambasciata ucraina in Italia e attiva la segnalazione al Tribunale per i minori.
  4. 4 foto

I minori accompagnati da persone diverse dai genitori (parenti, amici) sono considerati “minori non accompagnati” con l’attivazione della presa in carico da parte dei servizi e la segnalazione al Tribunale per i minori. Non sono da considerarsi minori non accompagnati i minori adottati, affidati e sottoposti a tutela, equiparati ai figli. Per tali categorie di minori sarà necessario produrre il provvedimento giudiziale di adozione, affidamento o tutela. Si precisa che per i minori affidati a parenti entro il IV grado è sufficiente un atto del notaio di affidamento del minore al parente entro il IV grado.

PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI

Permesso di soggiorno per “coesione familiare” ex art. 30 T.U.I.

Beneficiari (ART. 29 TUI)

  1. coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  2. figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
  3. figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  4. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Vista l’emergenza si ovvierà all’idoneità all’alloggio e alla legalizzazione dei documenti di dimostrazione di parentela.

Permesso di soggiorno per “motivi familiari” ex art. 19 comma 2 lett c) T.U.I., parente di cittadino italiano entro il secondo grado;

Beneficiari (ART. 2 d.VO 30/2007)

  1. il coniuge
  2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner
  4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera

Per ottenere appuntamento per il permesso di soggiorno, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma inviare la richiesta a immig.quest.pr@pecps.poliziadistato.it

L’Unione europea attraverso la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 Luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea attiverà una procedura straordinaria per concedere a tutti i cittadini ucraini il diritto di “protezione temporanea”.

ACCOGLIENZA

Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento Libertà civili e immigrazione del 02/03/2022

I profughi beneficiano delle misure di accoglienza nei CAS e nel SAI anche se non sono in possesso della qualità di richiedente asilo e altri titoli previsti dalla normativa per l’accesso all’accoglienza.

SALUTE

Circolare Dipartimento Protezione Civile del 06/03/2022

Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso.

Entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, deve essere garantita la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite, anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘STP’)

Segnalazione dei casi all’Ausl all’indirizzo email emergenzaucraina@ausl.pr.it tramite modulo anagrafica e dichiarazione di indigenza.

La Questura segnala all’Ausl i dati delle persone che hanno effettuato la Dichiarazione di presenza.

La presentazione dell’istanza per la protezione temporanea art. 20 TUI prevede il rilascio del codice fiscale alfanumerico da parte della Questura.

ISTRUZIONE

Circolare del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Garanzie dell’obbligo formativo e integrazione scolastica degli alunni.

La pagina è in continuo aggiornamento

Pubblicato: 16 Maggio 2022Ultima modifica: 19 Maggio 2022