Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano Comunale costituisce lo strumento-guida per la risposta coordinata del Sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio.

Il Piano è redatto in osservanza della normativa nazionale e regionale di settore ed in conformità con le “Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali” emanate dalla Regione Emilia Romagna (D.G.R. n° 1166 del 21.6.2004) e con il “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”, redatto dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606.

Il Sindaco, individuato dalla normativa quale massima Autorità locale in materia di protezione civile, è tenuto ad impegnarsi per il raggiungimento dei seguenti scopi:

1. garantire la tutela dei cittadini;

2. assicurare la funzionalità o il veloce ripristino il sistema della viabilità e dei trasporti;

3. assicurare la funzionalità o il veloce ripristino delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali;

4. salvaguardare il sistema produttivo locale;

5. salvaguardare i beni culturali;

6. garantire un rapido ed omogeneo censimento dei danni a persone, beni, infrastrutture;

7. assicurare il coordinamento operativo locale, la continuità amministrativa e la documentazione quotidiana delle attività in fase di emergenza.

Per coadiuvare il Sindaco nel raggiungimento di tali finalità, il Piano persegue gli obiettivi di:

⇒ raccogliere ed organizzare le conoscenze relative al territorio per definire le caratteristiche dei rischi presenti;

⇒ predisporre il censimento delle risorse disponibili (strutture operative, edifici strategici, mezzi ecc.) utili per fronteggiare gli eventi calamitosi ed individuare eventuali carenze;

⇒ proporre un modello organizzativo per la struttura comunale in casi di emergenza, stabilire le procedure operative da applicare nelle varie fasi ed individuare gli Enti ed i soggetti con cui interfacciarsi;

⇒ valorizzare il patrimonio umano, morale e culturale rappresentato dagli Enti ed Organizzazioni di Volontariato, riconoscendone ruolo ed importanza e favorendone la partecipazione ai vari livelli;

⇒ proporre le modalità per la formazione e l’addestramento del personale, attraverso percorsi didattici ed esercitazioni da attuarsi in collaborazione con le altre Istituzioni a ciò preposte e con il Volontariato;

⇒ individuare gli strumenti più idonei per l’informazione della popolazione e la promozione nella Cittadinanza di una moderna cultura della protezione civile.

La Legge 225/92, modificata dalla Legge 100/2013, definisce all’art. 2 la tipologia degli eventi attinenti l’ambito della protezione civile, operando la seguente distinzione:

a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

La stessa Legge 225/92, all’art. 15, afferma che “Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile”. Nella Regione viene individuato l’organismo che deve favorire, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di dette strutture comunali.

Il D. Lgs. 13 marzo 1998, n° 112, nel definire la ridistribuzione delle competenze tra Stato e Enti Locali, all’art. 108, comma c, attribuisce ai comuni le seguenti funzioni:

− attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

− adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

− predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

− attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;

− vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

− utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

La Regione Emilia-Romagna, nell’attuare il D.Lgs 112/98, mediante la L.R. 21 aprile 1999, n° 3, riconferma ai Comuni tali funzioni, integrandole con il compito di adottare tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.

La L.R. 7 febbraio 2005, n° 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato.

Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile” afferma che i Comuni provvedono:

− alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;

− alla predisposizione e all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l’elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell’Agenzia regionale;

− alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);

− alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;

− all’attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

− alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Pubblicato: 22 Aprile 2019Ultima modifica: 08 Maggio 2019