Immobili concessi in comodato

Riferimenti: art. 1, comma 747, legge 160/2019 e art. 11 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30 giugno 2020.

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, cioè genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
Nel caso in cui venga concesso in comodato un immobile e le relative pertinenze, a queste ultime si applicherà l’agevolazione IMU nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’agevolazione IMU relativa al comodato si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Per accedere all’agevolazione:

  1. il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula dell’atto; la registrazione è necessaria anche per comodati verbali per fruire dell’agevolazione IMU (modello 69 Agenzia Entrate -con indicazione della tipologia atto “Contratto verbale di comodato);
  2. il comodante deve possedere un solo immobile abitativo o al massimo un altro immobile (che non sia censito in A/1, A/8 e A/9) adibito ad abitazione principale nello stesso comune di quello concesso in comodato.
  3. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
  4. Il comodatario deve avere nell’immobile residenza e dimora abituale

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Pubblicato: 24 Aprile 2019Ultima modifica: 03 Maggio 2023