Istituzione dell’elenco degli elettori che possono esercitare il voto nel luogo di temporaneo domicilio
La circolare DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026 chiarisce requisiti, scadenze e adempimenti per le elezioni politiche ed europee e i referendum costituzionali e abrogativi. La disciplina non riguarda le consultazioni regionali e amministrative.
Chi può votare “fuori sede”
Possono presentare domanda gli elettori temporaneamente domiciliati fuori Regione per motivi di studio o lavoro, a condizione che la permanenza prevista sia di almeno nove mesi. Sono ammessi anche gli elettori che si trovano fuori sede per motivi di cura, nonché determinate categorie di caregiver familiari e di genitori o familiari conviventi che assistono minori sottoposti a trattamenti sanitari.
Il requisito territoriale comune è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’interessato è iscritto.
Per le categorie legate alla cura e all’assistenza è richiesto un periodo di almeno tre mesi, comprendente la data della consultazione. Le prestazioni sanitarie o i trattamenti devono svolgersi presso una struttura situata in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale.
Quando presentare la richiesta
Per gli elettori fuori sede per studio o lavoro che possiedono già i requisiti entro il 31 dicembre, la domanda deve essere presentata entro tale data per partecipare alle consultazioni dell’anno successivo. Se i requisiti maturano dopo il 31 dicembre, la richiesta va presentata entro 30 giorni dal loro raggiungimento e, comunque, non oltre il 45° giorno precedente la consultazione.
Per gli elettori che si trovano fuori sede per motivi di cura, per i caregiver familiari e per i genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a trattamenti sanitari, la domanda deve essere presentata entro il 45° giorno antecedente la consultazione.
L’iscrizione nell’elenco ha validità annuale: chi intende avvalersi del voto fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nel rispetto dei termini previsti.
Come presentare la richiesta
La domanda deve indicare l’indirizzo completo del temporaneo domicilio, un recapito telefonico e di posta elettronica e può essere presentata personalmente all’ufficio elettorale oppure trasmessa ai seguenti indirizzi email:
– nel caso di invio da un indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
– nel caso di invio da indirizzo di posta elettronica ordinaria: elettorale@comune.fidenza.pr.it
Alla richiesta è necessario allegare:
– un documento di riconoscimento in corso di validità;
– la certificazione o altra documentazione idonea a comprovare la condizione di elettore fuori sede (a titolo esemplificativo, il certificato di iscrizione a un corso di studi, il contratto o l’attestazione del datore di lavoro e la documentazione della struttura sanitaria relativa al ricovero, alla terapia o al trattamento e alla loro durata).
La condizione può essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000, restando ferme le sanzioni previste dall’articolo 76 e i controlli disciplinati dall’articolo 71.
La domanda può essere revocata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione.
Sezioni elettorali e attestazione di ammissione
Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune di temporaneo domicilio rilascia l’attestazione di ammissione al voto, indicando il numero e l’indirizzo della sezione assegnata. Il documento può essere trasmesso anche per via telematica.
Dove si vota e quali comunicazioni devono essere trasmesse
L’elettore fuori sede vota nella sezione indicata nell’attestazione, presentando un documento di riconoscimento valido, l’attestazione di ammissione e la tessera elettorale personale oppure l’attestato sostitutivo rilasciato dal sindaco ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 8 settembre 2000, n. 299.
Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il Comune di temporaneo domicilio.
RIFERIMENTI
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Circolare DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per i Servizi elettorali.
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Legge 9 ottobre 2026, n. 180, «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», articolo 8.
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Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46, 47, 71 e 76.
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Dpr 8 settembre 2000, n. 299, articolo 7.
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Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 255, per la definizione di caregiver familiare.
Fonte: Ministero dell’Interno – Circolare DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026.