Misure in vigore nel periodo 1° ottobre 2026 – 31 marzo 2027 in tutti i Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna sotto i 30.000 abitanti.
LIMITI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE
I limiti alla circolazione si applicano nei centri abitati dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 in tutti
i comuni di pianura della regione stop a:
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veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
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veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
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veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
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ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
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motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività (9 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, 1 e 6 gennaio) e nei giorni di indizione di scioperi che riguardano il Trasporto Pubblico Locale.
Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:
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autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
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autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
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autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
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veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall’ordinanza n. 66 26 settembre 2025;
MOVE-IN
E’ possibile attivare il servizio Move-In che, tramite installazione di una black-box, consente ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un numero di Km annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo (non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche). Maggiori informazioni al link.
MISURE EMERGENZIALI
Scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il PM10 nel giorno di controllo e nei 2 giorni successivi; si applicano nei comuni della provincia nella quale si prevedono i superamenti. Le misure sono in vigore dal giorno seguente a quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso.
La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria.
Il Bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11,00 e indica se sono attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo.
ABBRUCIAMENTI
Nel periodo 1/10/2026 – 31/03/2027, in tutto il territorio comunale:
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il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
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il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
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al divieto di cui al punto precedente, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:
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per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
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esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;
Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti.
L’abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.
RISCALDAMENTO
Nel periodo 01/10/2026 – 31/03/2027, in tutto il territorio comunale:
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il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
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nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivate le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Parma a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso il divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “5 stelle”, fatto salvo quanto disposto al successivo punto;
Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l’apposito Bollettino (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali), gli organi di informazione e pubblici avvisi.
Durante la stagione termica 2026-2027, in tutto il territorio comunale:
– obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
La decorrenza dell’accensione degli impianti termici ad uso civile è fissata dal 1° novembre 2026. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all’art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI
Nel periodo 01/10/2026 – 31/03/2027, in tutto il territorio comunale, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivate le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Parma a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
4.1 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;
Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l’apposito Bollettino (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali), gli organi di informazione e pubblici avvisi.
Le seguenti ulteriori misure, da applicarsi in via strutturale tutto l’anno:
5.1 Il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “5 stelle”per quanto riguarda le emissioni di particolato e COT. I nuovi impianti non possono comunque avere prestazioni inferiori alle 4 stelle per gli altri parametri emissivi e di rendimento energetico;
5.2 l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
5.3 l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;