Animali d’affezione

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Data:

04 Febbraio 2019

Tempo di lettura:

1 min

La Dichiarazione universale dei diritti dell’animale sancisce all’art. 6 che «L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante». In Italia l’abbandono è vietato i sensi dell’art. 727 del codice penale, che al primo comma recita: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.

Studi veterinari di fatto attestano come l’abbandono scateni nell’animale, sottratto alle cure della propria famiglia, una condizione di forte disagio e sofferenza, un trauma tale da compromettere anche un successivo re-inserimento dell’animale in una nuova famiglia, condannandolo così al randagismo o al canile.

Il Comune di Fidenza in ottemperanza a quanto disposto della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 , ha avviato il servizio di anagrafe canina. Dispone inoltre del Canile Municipale “Borgobau” destinato ad accogliere i cani randagi rinvenuti sul territorio comunale.

 

La gestione del canile è affidata in house alla società San Donnino Multiservizi s.r.l. 

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