RISULTATI IN TEMPO REALE AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI FIDENZA:
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https://www.hypersic.net/cmsfidenza/portale/elezioni/ComunaliSindaco.aspx
RISULTATI IN TEMPO REALE PARLAMENTO EUROPEO:
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AFFLUENZE
ORE 12
AMMINISTRATIVE N. 5455 26,44%
EUROPEE N. 5452 26,90%
ORE 19
AMMINISTRATIVE N. 12338 59,80%
EUROPEE N. 12360 60,99%
ORE 23
AMMINISTRATIVE N. 14652 71,01%
EUROPEE N. 14679 72,44%
Il Consiglio dell’Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 del 22 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. L129 del 25 maggio 2018, ha stabilito che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si svolgano tra il 23 e il 26 maggio 2019.
In Italia, pertanto, ci recheremo alle urne nella giornata di domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
In tutti gli Stati dell’Unione europea lo spoglio dei voti avrà inizio, in contemporanea, alle ore 23:00 del 26 maggio 2019.
Nella stessa data sono state indette le consultazioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni che si dovranno recare alle urne per il rinnovo dei propri organi di governo tra i quali c’è anche il nostro Comune di Fidenza. In questo caso lo spoglio dei voti avrà inizio alle ore 14:00 di lunedì 27 maggio 2019.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO
Descrizione del procedimento:
In virtù della Legge 5 Febbraio 2003, n. 17 “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”, gli elettori che, per impedimento fisico, non possono votare autonomamente possono presentare al Comune di iscrizione nelle liste elettorali una domanda per ottenere in via permanente il diritto al voto con l’assistenza di una persona di fiducia.
Requisiti di accesso:
Può fare domanda per l’esercizio del voto assistito chi è fisicamente impossibilitato ad esercitare tale diritto autonomamente.
Modalità di richiesta:
Per poter esercitare il voto con l’assistenza di una persona di fiducia occorre presentare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale oppure scaricabile direttamente qui
Domanda voto assistito (33.32 kB)
Documentazione da allegare:
Alla domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata dal medico dell’Unità Sanitaria Locale che attesta l’impossibilità a votare autonomamente.
Per gli elettori non vedenti è sufficiente esibire il libretto nominativo di pensione, rilasciato dall’INPS per la categoria Ciechi Civili, riportante il codice che attesta la cecità assoluta.
Modalità di erogazione:
Sulla tessera elettorale verrà apposto un timbro speciale che consentirà di evitare, in occasione di ogni consultazione, di dovere ricorrere al certificato medico per l’accompagnamento nella cabina elettorale.
Normativa di riferimento:
Legge 5 Febbraio 2003, n. 17 “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”.
ELEZIONI TRASPARENTI
Le consultazioni elettorali che si terranno dal 2019 dovranno conformarsi alle disposizioni della legge 9 gennaio 2019 n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
L’articolo 1, comma 14, di detta legge ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere(escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – l’obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.
L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione. Non è richiesto il consenso degli interessati.
Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.
La richiesta del certificato penale effettuata per ottemperare a tale obbligo, sconta la riduzione del 50% delle imposte di bollo e delle altre spese.
I comuni che ricadono nell’ambito di applicazione della legge – con popolazione superiore a 15.000 abitanti – entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione, devono pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del proprio sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista.
Al fine di consentirne la pubblicazione sul sito del Comune nei tempi previsti dalla normativa, si chiede a ciascun partito/movimento/lista di trasmettere al Comune tali documenti in contemporanea con la pubblicazione sul proprio sito.
L’omessa pubblicazione dei documenti sui siti internet dei partiti/movimenti/liste non comporta l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali ma determina nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrative pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.
I RAPPRESENTANTI DI LISTA
La designazione dei rappresentanti di lista potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l’elezione (24 maggio 2019) al Segretario Comunale, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio (25 maggio 2019) o la mattina stessa della elezione (26 maggio 2019), purché prima dell’inizio della votazione.
Articolo 35, secondo comma, dPR 16 maggio 1960, n. 570
Tale designazione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata; i rappresentanti vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e nulla vieta che possono essere anche candidati.
Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.
I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sia nel seggio sia nell’ufficio centrale, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa
Art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960