Autocertificazione

Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa diventano più snelli e facili i rapporti tra i cittadini e le pubbliche Amministrazioni.

Fra le semplificazioni il cittadino può usufruire delle autocertificazioni.

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato.

La firma non deve essere più autenticata.

L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più chiedere certificazioni che riguardano stati, qualità personali, fatti sia dell’interessato che di altri soggetti di cui egli sia a conoscenza.

Le autocertificazioni non possono essere utilizzate solo per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.

Pubblicato: 31 Gennaio 2019Ultima modifica: 13 Febbraio 2023