C.O.S.A.P. – Canone Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche

IL COSAP E’ IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2020, DAL1° GENNAIO 2021 E’ SOSTITUITO DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il DL 104 del 14/8/2020, convertito con la legge n. 126 del 13/10/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/10/2020, ha previsto la proroga dell’esenzione Cosap introdotta dall’art. 181 del DL 34/2020 dal 30 aprile al 15 ottobre 2020. Il Comune di Fidenza aveva già deliberato con atto di Giunta n. 87 del 15/5/2020 l’esenzione fino al 31/5 per le concessioni permanenti di suolo rilasciate ad attività commerciali, artigianali e/o di pubblici esercizi che svolgono l’attività principale con posteggio su aree pubbliche anche isolate e pertanto sarà recepita in automatico la norma che prevede l’esenzione fino al 15 ottobre.

I titolari di concessione di posteggio fisso nei mercati, di posteggi isolati (edicole e chioschi) non sono tenuti al pagamento della seconda rata Cosap in scadenza al 31 dicembre 2020.

Il servizio entrate nei prossimi giorni provvederà ad effettuare i controlli sui pagamenti effettuati in più rispetto al dovuto e predisporrà le comunicazioni di rimborso o compensazione degli importi Cosap non dovuti.

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Con deliberazione 87 del 15 maggio 2020 la Giunta comunale per sostenere le attività economiche e favorire un razionale utilizzo degli spazi privati e pubblici che coniughi la prevenzione sanitaria con la ripresa delle attività commerciali ha disposto le seguenti agevolazioni per il canone di occupazione e di spazi e aree pubbliche:

  1. Ai titolari di concessioni permanenti di suolo rilasciate per attività commerciali, artigianali e/o di pubblici esercizi che svolgono l’attività principale con posteggio su aree pubbliche anche isolate sarà riconosciuta un’esenzione cosap pari a 3 mensilità (marzo, aprile e maggio);
  2. I titolari delle concessioni permanenti con concessione di posteggio su area pubblica che richiederanno ulteriori spazi temporanei sono esentati dal pagamento cosap fino al 31/12/2020 per tali spazi aggiuntivi;
  3. I titolari di concessioni permanenti di suolo relativo alle attività commerciali, artigianali e/o di pubblici esercizi che svolgono l’attività principale su area privata e che hanno estensione dell’attività all’esterno su area pubblica sono esentati dal pagamento del cosap per tutto l’anno 2020;
  4. I titolari delle concessioni permanenti con concessione dell’attività principale su area privata e accessoria all’esterno su area pubblica che richiederanno ulteriori spazi temporanei sono esentati dal cosap per tutto l’anno 2020 anche per tali spazi aggiuntivi
  5. i titolari di concessioni temporanee, inferiori a 365 giorni, relative ad attività commerciali, artigianali e /o di pubblici esercizi sono esentati dal pagamento del cosap per tutto l’anno 2020;
  6. Le concessioni temporanee già rilasciate relative ad occupazioni con impalcature e cantieri che hanno interrotto i lavori per sospensione forzata disposta dal DPCM del 22/03/2020 e protratta fino al 4 maggio 2020 dai successivi DPCM, saranno prorogate per un periodo coincidente alla sospensione in esenzione dal pagamento cosap;
  7. I pagamenti già effettuati relativamente alle occupazioni di suolo già rilasciate e che beneficiano delle riduzioni ed esenzioni di cui sopra saranno rimborsati.

Il testo integrale delle deliberazione 87/2020 è consultabile in questa pagina

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Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuto da chi occupi aree e spazi pubblici o asserviti all’uso pubblico, al suolo, sopra o sotto il suolo, secondo tariffe prestabilite, annuale o temporanea, a versamento diretto.

Pubblicato: 06 Giugno 2002Ultima modifica: 21 Dicembre 2022