Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

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Dall’ 11/12/2014 (ai sensi dell’art. 12 L. 162/2014) i coniugi possono rivolgersi all’ Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio.

REQUISITI

Non essere genitori di figli minori;
Non essere genitori di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
Non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
Di non concordare patti di trasferimento patrimoniale.
Almeno uno dei due coniugi deve essere residente nel Comune di Fidenza, oppure l’atto originale di matrimonio deve essere stato registrato nel Comune di Fidenza.
Per la richiesta di DIVORZIO la tempistica è di 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

La richiesta di variazione dell’indirizzo all’interno del Comune di Fidenza o la richiesta di residenza per chi proviene da altro Comune o dall’estero può essere fatta dall’interessato o da un componente maggiorenne della famiglia, anche per conto degli altri, attraverso la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito del Comune

Rivolgendoti a Punto Amico
direttamente allo sportello in orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,15 alle 13; giovedì dalle 8,15 alle 18; sabato dalle 8,15 alle 12,30;

contestualmente alle pubblicazioni di matrimonio, i nubendi possono individuare la data di matrimonio con rito civile prenotando la sala disponibile;
occorre fissare appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile presso Punto Amico, in orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,15 alle 13; giovedì dalle 8,15 alle 18; sabato dalle 8,15 alle 12,30; oppure telefonando ai numeri: 0524517257/413/507; o via e-mail: statocivile@comune.fidenza.pr.it.

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
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Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa diventano più snelli e facili i rapporti tra i cittadini e le pubbliche Amministrazioni.

Fra le semplificazioni il cittadino può usufruire delle autocertificazioni.

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato.

La firma non deve essere più autenticata.

L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più chiedere certificazioni che riguardano stati, qualità personali, fatti sia dell’interessato che di altri soggetti di cui egli sia a conoscenza.

Le autocertificazioni non possono essere utilizzate solo per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.

https://www.comune.fidenza.pr.it/amministrazione/uffici/servizi-demografici/anagrafe/convivenza-di-fatto/

Ai sensi della normativa vigente DPR 445/2000, l’autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell’attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione.

L’Ufficiale di Anagrafe, pena la nullità, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ..) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.

L’autentica di firma è possibile per:

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l’autenticazione della firma.

Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consta di un atto sostitutivo dell’atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss, con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalità dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.

La firma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio NON deve più essere autenticata, SOLO se presentata a una PA o gestore di pubblico servizio.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere utilizzata per: le deleghe, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Le pubblicazioni di matrimonio consistono nella dichiarazione dei futuri sposi di voler contrarre matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di matrimonio civile, oppure davanti al Parroco o un ministro di culto, nel caso di matrimonio religioso

Documenti necessari:

Documento d’identità dei nubendi.
Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale, rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto. Tale documento non è necessario se verrà celebrato matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).
€ 16.00 per il valore di bollo assolto in modo virtuale (il bollo verrà corrisposto in contanti direttamente allo sportello)
In caso di residenza dei nubendi in Comuni diversi, l’imposta di bollo, prevista anche per l’atto di pubblicazione da affiggersi nel Comune di residenza dell’altro nubendo, dovrà essere assolta sull’atto di pubblicazione da affiggersi nel Comune dove la pubblicazione è stata richiesta direttamente. In tal caso dunque, i richiedenti dovranno sostenere la spesa per due marche da bollo da € 16.00 cad. assolte in modo virtuale
I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato del paese di appartenenza.
Target di riferimento: i futuri sposi

Quando: almeno tre mesi prima della data fissata per il matrimonio i nubendi devono presentarsi con i documenti indicati per poter iniziare il procedimento.

Sarà l’Ufficiale dello Stato Civile a verificare l’esattezza delle dichiarazioni acquisendo d’ufficio tutti i documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Regime Patrimoniale (comunione o separazione dei beni):

In caso di matrimonio civile deve essere dichiarato all’atto delle pubblicazioni matrimoniali all’ufficiale di stato civile, mentre in caso di matrimonio religioso la scelta viene resa dinanzi al Parroco o Ministro di culto.

COMUNIONE DEI BENI: comporta immediata ed automatica comproprietà dei beni mobili e/o immobili nella misura del 50% e gravame delle obbligazioni sempre nelle misura del 50%. Solo per le obbligazioni contratte dopo il matrimonio ed i beni mobili/immobili acquisiti dopo il matrimonio.

La Legge 20 maggio 2016, n.76, è entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da emanare entro il 5 luglio 2016, saranno stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio di stato civile (articolo 1, comma 34).

Normativa di riferimento:

– Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 Maggio 2016.

I certificati anagrafici sono soggetti all’apposizione del bollo del costo di € 16,00 (tranne nei i casi in cui sia prevista l’esenzione a norma di legge documentata dall’utente).

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