Istanza di Accesso Civico semplice

Qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere, attraverso questa istanza, tali documenti o informazioni o dati

Descrizione

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Formati disponibili

elettronico

Licenza distribuzione

licenza aperta

Riferimenti normativi

Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013

Pagina aggiornata il 11/06/2025

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