Stretta sui furbetti, ecco la sintesi per i cittadini, i negozi, i bar, le attività

Da oggi LA VITA DIVENTA DURISSIMA per chi non vuole rispettare le regole introdotte:

MULTE da 400 a 3.000 euro

Per chi si sposta non potendolo fare i soldi della sanzione si sommano alla denuncia penale per aver detto il FALSO sul modulo.

Se le violazioni sono commesse A BORDO DI UN’AUTO LE SANZIONI AUMENTANO di ⅓ : da 533 euro a 4.000 euro

c’è il RADDOPPIO DEI SOLDI DA PAGARE per chi viene pizzicato a violare ancora la stessa disposizione.

c’è il CARCERE fino a 5 anni (articolo 452 c.p., delitti colposi contro la salute pubblica) per chi deve stare in quarantena (e invece viene pizzicato a zonzo

la CHIUSURA dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni ai trasgressori PER QUESTE ATTIVITA’:

-cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse + sale bingo, centri culturali, -centri sociali, centri ricreativi o altri luoghi di aggregazione

-palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi (anche privati) corsi professionali e attività formative

-negozi (vendita al dettaglio)

-bar, ristoranti (e altri che somministrano bevande e alimenti e che hanno il consumo sul posto)

-attività d’impresa / attività professionali e di lavoro autonomo

-fiere e mercati

COME FUNZIONA LA CHIUSURA: il trasgressore deve comunque chiudere subito la sua attività e tornare a rispettare le norme che gli impedivano di lavorare.

Dopodiché chi è intervenuto riscontrando una violazione (Carabinieri, Vigili, Ispettori della Sanità pubblica ecc.) può impartire SUBITO fino a 5 GIORNI DI CHIUSURA. La violazione commessa sarà valutata dall’autorità competente che deciderà se aggiungere fino a 30 giorni di stop. I giorni di chiusura già effettuati verranno scalati. Es. ho una palestra. Tengo aperto quando non potrei. Arriva il controllo e mi danno 5 giorni di stop. Il Prefetto valuta che la mia trasgressione va punita con 30 giorni. I giorni di chiusura non saranno 35 ma 25.

ATTENZIONE: I giorni di chiusura si fanno dal momento in cui finisce l’efficacia della norma che ha bloccato l’attività. Per cui se una norma dice che non posso aprire fino al 3 di aprile, quindi dal 4 si riparte, il trasgressore il 4 resterà fermo e sconterà i giorni di chiusura.

SI PARLA CON UNA VOCE SOLA

(QUELLA DEL GOVERNO):

STOP ORDINANZE FACILI, ORA SI COLLABORA

Per i governatori e i sindaci dall’ordinanza/decreto facile, vengono messi dal Governo PALETTI MOLTO CHIARI.

Guidano i DPCM del Governo e se ci fosse un’emergenza improvvisa da gestire, il Ministero della Salute può agire in velocità. Oltre al Ministero la Regione può intervenire per governare l’emergenza sanitaria improvvisa in attesa che arrivi il Decreto del Governo, ma utilizzando sempre e solo le 29 armi antivirus messe a disposizione. Ai Sindaci il Governo ha ribadito, in sostanza, che non possono sconfinare con ordinanze creative e devono fae quello che è già previsto dal Testo Unico degli enti locali.

Inoltre, sono confermate le misure dei Decreti 8, 9, 11 e 22 marzo (in scadenza il 3 aprile), mentre le Ordinanze della Regione e del Ministero della Salute sono prolungate di altri 10 giorni fino al 13 aprile (allo scadere dei quali si deciderà se confermarle o meno)

PICCOLO MANUALE SULLE 29 ARMI MESSE IN CAMPO

il Governo ha varato un decreto legge che è come un gigantesco arsenale di 29 armi che si possono attivare per combattere il virus. O che si possono disattivare. A seconda dell’andamento del Covid-19.

Le 29 armi sono il riassunto delle misure efficaci che sono partite dall’esplosione dell’emergenza fino ad oggi. Infine, stavolta il Governo ha scelto la strada del Decreto Legge e non quella dell’ormai famoso Dpcm per permettere il suo passaggio parlamentare di conversione e realizzare il MASSIMO COINVOLGIMENTO di tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione. Proprio come auspicato dal Presidente Mattarella.

OCCHIO ALLA BUFALA SUL 31 LUGLIO

Non è vero che le misure per combattere il virus dureranno in blocco fino al 31 luglio.

Il 31 luglio è solo il termine indicato per la fine dello stato di emergenza entro il quale si possono applicare le misure (tutte o solo alcune o anche solo una) in zone mirate dove c’è più bisogno o in tutto il Paese se dovessero servire. Quindi se saremo molto bravi potremo finire ben prima del 31 luglio. Se saremo meno bravi bisognerà pazientare.

MOLTO DIPENDE DA NOI.

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29 MISURE URGENTI ANTI COVID-19

CHE SI POSSONO USARE IN TUTT’ITALIA

O SOLO IN ALCUNE PARTI DI TERRITORIO

? 1) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

➡ anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

? 2) CHIUSURA AL PUBBLICO

➡ di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;

? 3) LIMITAZIONI DIVIETO DI ALLONTANAMENTO E DI INGRESSO

➡ in territori comunali, provinciali o regionali;

? 4) QUARANTENA PRECAUZIONALE

➡ ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate FUORI DAL TERRITORIO ITALIANO

? 5) DIVIETO ASSOLUTO DI ALLONTANARSI

➡ dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

?6) LIMITAZIONE O DIVIETO DELLE RIUNIONI O DEGLI ASSEMBRAMENTI

➡ in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

? 7) LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DI MANIFESTAZIONI

➡ o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

? 8) SOSPENSIONE DELLE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

➡ limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;

? 9) CHIUSURA DI CINEMA, TEATRI, SALE DA BALLO, DISCOTECHE, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI

➡ o altri analoghi luoghi di aggregazione;

? 10) O SOSPENDI O FAI A DISTANZA

➡ sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

? 11) LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

➡ di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;

?12) LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ LUDICHE, RICREATIVE, SPORTIVE

➡ e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

?13) SOSPENSIONE/SOPPRESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

➡ possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

?14) CHIUSURA DI SCUOLE, ASILI, UNIVERSITA’, CORSI DI FORMAZIONE ecc.

➡ sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, FERMA LA POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A DISTANZA;

? 15) STOP GITE SCOLASTICHE

➡ sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;

? 16) LIMITAZIONE/SOSPENSIONE MUSEI E BIBLIOTECHE

? 17) LIMITAZIONE PRESENZA FISICA DIPENDENTI NEGLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

➡ fatte salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali PRIORITARIAMENTE mediante ricorso a lavoro agile;

? 18) LIMITAZIONE/SOSPENSIONE CONCORSI E COLLOQUI DI LAVORO

➡ Nel pubblico e nel privato.

➡Esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

➡ fatte salve l’adozione degli atti di avvio delle proced entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

? 19) LIMITAZIONE/SOSPENSIONE DELLE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO (negozi, ecc)

➡ a eccezione di quelle NECESSARIE PER ASSICURARE LA REPERIBILITÀ DEI GENERI AGRICOLI, ALI- MENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ ma SOLO CON:

➡ FATTE modalità idonee ad EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

➡ obbligo a carico del gestore di far rispettare distanza di sicurezza

? 20) LIMITAZIONE/SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE E ALIMENTI

➡ nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

? 21) LIMITAZIONE/SOSPENSIONE ATTIVITÀ D’IMPRESA O DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

➡ con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

? 22) LIMITAZIONE/CHIUSURA DI FIERE E MERCATI

➡a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

? 23) ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI

➡ specifici divieti o limitazioni nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso

? 24) PARENTI E VISITATORI

➡ limitazione dell’accesso a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non; istituti penitenziari e istituti penitenziari per minorenni

? 25) SE VAI IN ZONE A RISCHIO DEVI DIRLO

➡ obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

✅ 26) DISPORRE MISURE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE

✅ 27) PREDISPOSIZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE

➡ anche in deroga alla disciplina vigente;

?? 28) GESTORI E TITOLARI DOVETE EVITARE ASSEMBRAMENTI

➡ si fanno le attività consentite se prima (“PREVIA” scrive il decreto) il titolare o il gestore ha preso misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra una persona e l’altra

➡ per i servizi di pubblica necessità, se non è possibile rispettare tale distanza interpersonale, si fanno protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

✅ 29) RIMESSA IN GIOCO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

➡eventuale previsione di esclusioni dalle limita- zioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

DA CHI VENGONO USATE LE 29 ARMI ANTIVIRUS

1 COSA FA IL GOVERNO

Gestisce l’emergenza con i DPCM.

➡ Dpcm (Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) nati da:

? PROPOSTA del Ministro della Salute

? oppure PROPOSTA dei Presidenti di alcune Regioni interessate (o della Regione, se solo una ha bisogno di un Dpcm)

?oppure PROPOSTA dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome se la proposta riguarda tutt’Italia

I DPCM SONO:

VALIDI IN TUTT’ITALIA

oppure VALIDI IN UNA SOLA REGIONE O IN ALCUNE REGIONI

sempre VALIDI OGNI VOLTA PER 30 GIORNI (REITERABILI O MODIFICABILI più volte FINO AL 31 LUGLIO 2020)

2 COSA POSSONO FARE LE REGIONI su tutto o su pezzi del loro territorio :

Può sorgente una specifica situazione che aggrava il rischio sanitario. In questo caso la Regione chiede al Governo il Decreto e intanto affronta la cosa:

➡ con una o più misure pescate tra le 29 armi antivirus, anche inasprendola/e.

➡ si muove solo nelle materie di sua competenza

➡ non può intervenire sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l’economia nazionale

3 COSA POSSONO (E NON POSSONO) FARE I SINDACI:

➡ non possono prendere ordinanze contingibili e urgenti che vanno contro le misure statali

➡ possono prendere ordinanze contingibili e urgenti ma solo in situazioni molto limitate e codificate dalle norme esistenti (articolo 54 testo unico degli Enti Locali)

SE VANNO OLTRE I LIMITI.

➡ SONO INEFFICACI le ordinanze contingibili e urgenti

4 LA LEVA D’EMERGENZA

‼IN CASI DI ESTREMA NECESSITA’ E URGENZA (in cui occorre agire molto, molto in fretta) LE ARMI ANTIVIRUS POSSONO ESSERE ATTIVATE DAL:

MINISTRO DELLA SALUTE

>>> t.me/SindacoFidenzaCovid19 <<<

Con questo canale condivido le informazioni, le novità e soprattutto i provvedimenti per affrontare l’emergenza Covid-19

Pubblicato: 26 Marzo 2020